Il Papa approva decreto per il ricambio dei vertici di associazioni e movimenti

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A parte il fondatore, il leader può rimanere in carica 10 anni, poi elezioni. Chi lo fosse e ha già superato il limite, deve indire elezioni entro 2 anni

La novità più rilevante è la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero.

La nota d’accompagnamento

Scopo del Decreto è la promozione di «un sano ricambio» nelle cariche di governo e una nota che accompagna il Decreto spiega che tra le sue priorità vi è quella di «rispettare la libertà personale», superare «l’autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni» e promuovere «una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione».

La Nota evidenza che «non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo crea inevitabilmente conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio missionario».

A chi è rivolto

In un articolo sull’Osservatore Romano, il padre gesuita Ulrich Rhode, decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana e consultore del Dicastero, precisa che, oltre alle 109 entità riconosciute o erette dal Dicastero, il Decreto si applica (ad eccezione dell’Art. 3 sulle procedure di elezione) anche ad altri enti soggetti alla vigilanza del Dicastero, tra cui il Cammino Neocatecumenale, l’Organismo Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, l’Organismo Mondiale dei Cursillos de Cristiandad e il Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS).

Aggiunge lo studioso gesuita: «Ci si può aspettare che molte associazioni dovranno convocare un’assemblea generale che decida le modifiche da apportare agli statuti da sottoporre al Dicastero per la necessaria approvazione. Una particolare urgenza sussiste per quelle associazioni in cui i limiti previsti dal Decreto sono già stati superati o lo saranno durante il periodo del mandato in corso».

E anche a proposito dei fondatori, Rhode esplicita che «il Decreto menziona la possibilità di concedere una dispensa dalle summenzionate limitazioni (art. 5). Poiché la possibilità di dispensa sussisterebbe comunque, menzionarla esplicitamente consente di riconoscere una certa disponibilità del Dicastero a concederla. Rimane comunque chiaro che una dispensa è sempre una grazia (cf. can. 59) e, in quanto tale, nessun’associazione avrà il diritto di ottenerla».

Vigilanza su vita e attività

La premessa del Decreto è che la «Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà dei medesimi di fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono le associazioni di fedeli (cfr. cann. 215; 298-329 del Codice di diritto canonico), le quali, soprattutto a seguito del Concilio Vaticano II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, portando alla Chiesa e al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici».

Riconosciuto e tutelato ciò, la Chiesa però ha il dovere di guidare il governo di tali associazioni che deve «esercitarsi nei limiti stabiliti dalle norme generali della Chiesa, dalle norme statutarie proprie delle singole aggregazioni, nonché in conformità alle disposizioni dell’autorità ecclesiastica competente per il loro riconoscimento e per la vigilanza sulla loro vita e attività».

Per perseguire tale scopo, il Dicastero «ritiene necessaria» una «regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come anche la rappresentatività degli organi di governo, al fine di promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi».

Mandati e limiti

Eccoci dunque alle novità introdotte dal Decreto, espresse negli articoli seguenti:

Art. 1. – I mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno.

Art. 2 § 1. – La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

Art. 2 § 2. – Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.

Art. 2 § 3. – La disposizione di cui all’articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il quale può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale.

Art. 2 § 4. – Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi.

Art. 3. – Tutti i membri pleno iure abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l’organo centrale di governo a livello internazionale.

Art. 4 § 1. – Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4 § 2. – Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente Decreto.

Art. 5. – I fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 6. – Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati all’applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.

Art. 7. – Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all’articolo 3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 8. – Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all’approvazione di eventuali modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle associazioni.